Il provvedimento di adozione di un minore straniero pronunciato all’estero può essere trascritto in Italia solo con il preventivo riconoscimento della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, che dovrà verificare l’esistenza dei requisiti di cui all’art 35 della legge 184/1983.
ll Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.
Il minore straniero adottato da un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana in maniera automatica se l’adottante è esclusivamente cittadino italiano, o cittadino italiano con doppia cittadinanza che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima dell’adozione, oppure se l’adottante ha un genitore che sia esclusivamente cittadino italiano.
In caso non sussistano i requisiti per l’acquisto automatico, i genitori potranno richiedere per il figlio il riconoscimento della cittadinanza per beneficio di legge (se vi sono i requisiti previsti). A tale proposito si veda la sezione del sito relativa alla registrazione delle nascite.
La domanda di riconoscimento dell’adozione può essere presentata dai genitori direttamente al Tribunale o, se residenti presso questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritti all’AIRE, tramite questo Consolato Generale, previo appuntamento, concordato inviando una email a statocivile.miami@esteri.it, per la consegna della documentazione e il pagamento della tariffa consolare per l’autentica della firma qualora uno dei genitori sia straniero (art. 24 tariffa consolare).
A tale appuntamento dovranno essere presenti entrambi i genitori adottivi, muniti di passaporto valido e della seguente documentazione:
- Istanza di riconoscimento della sentenza;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Sentenza di adozione in copia autentica emessa direttamente dal Tribunale, legalizzata con Apostille rilasciata dal Secretary of State dallo Stato USA in cui ha sede il Tribunale;
- Sentenza in copia autentica del passaggio in giudicato del provvedimento emessa direttamente dal Tribunale, legalizzata con Apostille rilasciata dal Secretary of State dallo Stato USA in cui ha sede il tribunale
- Traduzione in lingua italiana della sentenza e del passaggio in giudicato del provvedimento. La traduzione deve essere effettuata da un traduttore professionista il quale dovrà rilasciare un certificato bilingue di conformità (Certificate of Accuracy);
- Certificato di nascita in originale successivo all’adozione, riportante i nomi dei genitori adottivi, legalizzato con Apostille dello Stato USA di emissione. Attenzione: qualora disponibile è utile presentare anche il certificato di nascita originario pre-adozione, anche questo debitamente legalizzato e munito di traduzione in italiano;
- Traduzione in lingua italiana del certificato di nascita.
Si ricorda inoltre che l’art. 36, comma 4, della Legge n. 184/83, prevede che i cittadini italiani adottanti dimostrino di avere soggiornato continuativamente nel paese dove è stata pronunciata l’adozione e di avervi avuto la residenza per almeno 2 anni.