SEZIONE B NASCITE – PER FAVORE CONTROLLARE LE NOTE GENERALI 

Trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero di figlio/a di cittadino/a italiano/a o di entrambi i genitori di cittadinanza italiana

I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di ultima residenza (o di iscrizione all’AIRE) di uno dei due genitori, in Italia. Se entrambi italiani, il comune sara’ quello materno.

Documenti da presentare per la trascrizione in Italia:

· 1.Richiesta trascrizione dell’atto di nascita redatta su apposito formulario:

· 2. Atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale emessa dall’ente certificatore, non da notaio), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si e’ verificato l’evento, che riporti nomi e date di nascita dei genitori (importante controllare l’esattezza di tutti i dati riportati sul certificato). Esso corrisponde al “Certification of Live Birth”, che costituisce il formato piu’ completo nella maggior parte degli Stati di questa giurisdizione consolare, ed in generale negli Stati Uniti.

· 3. Traduzione in italiano dell’atto di nascita effettuata dal/i diretto/i interessato/i oppure da un traduttore qualificato. Essa deve rispettare l’ordine dei campi e dei dati riportati sull’originale, deve essere integrale, dattiloscritta e non deve riportare conversioni di pesi e/o misureLINK ATA

· 4. Apostille dell’atto di nascita (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, tra i quali Stati Uniti e Italia, la Apostille costituisce la legalizzazione dell’atto).

· 5. Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana)

· 6 Fotocopia del documento di identita’ di entrambi i genitori.

N.B. NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO

Per poter richiedere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del proprio figlio occorre che il proprio matrimonio, se avvenuto antecedentemente alla nascita del figlio e celebrato all’estero, sia trascritto. Se il bambino riporta il cognome paterno, e non c’è matrimonio precedente la nascita, richiedere il certificato di nascita completo di “paternity acknowledgment” al Vital Statistic, o documento equivalente atto a dimostrare che il padre ha riconosciuto il figlio come suo e che tale riconoscimento sia parte integrante dell’atto di nascita.

§§§§§

Con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.

Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.