I cittadini italiani che si sposano all’estero davanti alle autorità locali NON sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio.
Dopo la celebrazione del matrimonio davanti alle autorità straniere, l’interessato dovrà provvedere a registrare l’atto di matrimonio direttamente con il Comune o tramite questo Consolato Generale (vedi sezione trascrizione atto di matrimonio).
I cittadini italiani residenti presso questa circoscrizione consolare che desiderano sposarsi in Italia dovranno invece richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Nel caso di due cittadini italiani, di cui uno residente presso la circoscrizione di questo Consolato Generale e uno residente in Italia o presso la circoscrizione di altra Sede diplomatico-consolare, la procedura delle pubblicazioni potrà essere avviata presso questo Consolato Generale oppure presso il Comune di residenza /altra rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento. Sarà l’Ufficiale di stato civile presso il quale è presentata la richiesta di pubblicazione a richiede all’altro Ufficio competente per residenza di procedere anch’esso alla pubblicazione sul proprio albo informatico.
Nel caso in cui le pubblicazioni vengano richieste presso il Consolato, il/la futuro/a sposo/a residente in Italia dovrà presentare anche un certificato di stato libero da richiedere al comune di residenza.
Chi può accedere al servizio: cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE che vogliono contrarre matrimonio in Italia
Come prendere appuntamento: inviare una email a statocivile.miami@esteri.it con oggetto “PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO”. La data dell’appuntamento deve essere ricompresa nell’arco di tempo tra i 180 giorni e i 30 giorni dalla data del matrimonio.
Come presentare richiesta:
La richiesta di pubblicazioni di matrimonio dovrà essere presentata di persona, previo appuntamento da concordarsi inviando una email a statocivile.miami@esteri.it
Cosa presentare:
- Atto di notorietà compilato in ogni parte e firmato da entrambi i futuri sposi;
- copia del passaporto in corso di validità di entrambi i futuri sposi;
CASI TIPICI:
- A) matrimonio tra 2 cittadini italiani: presentare solo la documentazione elencata alla sezione “cosa presentare”.
Costo: importo corrispondente ai seguenti articoli della tabella dei diritti consolari (vedi importi a fondo pagina) Art. 3 (diritti di affissione delle pubblicazioni) e 2c (diritti di avvenute pubblicazioni) pagare tramite 2 money order separati
- B) Matrimonio tra cittadino italiano e partner statunitense
Oltre alla documentazione elencata alla sezione “cosa presentare”, lo/la sposo/sposa di nazionalità statunitense dovrà presentare:
- atto di nascita in modalita’ “long form”, debitamente legalizzato e con traduzione in italiano;
- un atto notorio (cioè dichiarazione giurata con quattro testimoni che non abbiano relazione di parentela con la parte interessata né diretto interesse all’atto) dalla quale risulti che il cittadino statunitense non ha impedimenti a contrarre matrimonio, formato davanti ad una autorità italiana competente a riceverlo. L’atto notorio potrà, pertanto, essere formato davanti ad un Tribunale in Italia o davanti all’ufficio notarile di questo Consolato Generale, con il quale occorrerà prendere appuntamento scrivendo a notarile.miami@esteri.it.
Se si è in possesso di tutta la documentazione richiesta, è possibile prendere appuntamento con l’Ufficio stato civile per le pubblicazioni di matrimonio nello stesso giorno dell’appuntamento con l’Ufficio notarile per l’atto notorio. L’atto notorio deve essere redatto prima delle pubblicazioni di matrimonio.
Costi: importo corrispondente ai seguenti articoli della tabella dei diritti consolari (vedi importi a fondo pagina) Art. 3 (diritti di affissione delle pubblicazioni) + 24 (autentica della firma) e 2c (diritti di avvenute pubblicazioni) da pagare tramite due money order separati.
- C) Matrimonio tra cittadino italiano e partner straniero ma non statunitense
Oltre alla documentazione elencata alla sezione “cosa presentare”, lo sposo/sposa di nazionalità straniera dovrà presentare:
- Certificato di capacità matrimoniale plurilingue che è esente da legalizzazione e traduzione, rilasciato dalle autorità dei Paesi degli Stati firmatari della Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia)
oppure
- Certificato di non impedimento (o Nulla Osta), emesso dalle competenti Autorità del Paese di nascita del cittadino straniero non prima di 6 mesi dalla data dell’appuntamento.
Tali certificati devono:
- indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori e le generalità della persona di cittadinanza italiana con cui ci si sposa;
- indicare dichiarazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- (per la donna divorziata, indicare la data di scioglimento del matrimonio);
- (per la donna vedova, indicare la data di vedovanza);
- essere legalizzato con Apostille (per i Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961) o con legalizzazione della rappresentanza italiana nel Paese dove è stato rilasciato, salvo i casi di esenzione previsti dalla Convenzione di Londra del 1968;
- essere rilasciato in lingua italiana o lingua inglese. Qualora sia rilasciato in altra lingua è necessaria la sua traduzione in italiano o inglese, che deve essere legalizzata con Apostille (per i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961) o con legalizzazione della rappresentanza italiana nel Paese dove è stato rilasciato, salvo i casi di esenzione previsti dalla Convenzione di Londra del 1968.
Per richiedere il Certificato di Non Impedimento (Nulla Osta) ci si può rivolgere:
- in Italia, alla rappresentanza diplomatico/consolare del Paese di cui è cittadino/a il/la richiedente (in questo caso la legalizzazione verrà effettuata dalla Prefettura italiana competente);
- alla rappresentanza diplomatico/consolare del Paese di cui si e’ cittadini, nel Paese di residenza;
- presso le competenti autorità del Paese di nascita o di provenienza.
NOTA BENE: Per informazioni circa il tipo esatto di certificato necessario, si consiglia di rivolgersi alla relativa rappresentanza diplomatico/consolare in Italia o visionare il sito della rappresentanza diplomatico/consolare italiana del Paese del partner straniero.
Non sono pertanto accettabili autodichiarazioni o Affidavit rilasciate dall’interessato/a in sostituzione del nulla osta.
Costi: importo corrispondente ai seguenti articoli della tabella dei diritti consolari (vedi importi a fondo pagina) Art. 3 (diritti di affissione delle pubblicazioni) + 24 (autentica della firma) e 2c (diritti di avvenute pubblicazioni) da pagare tramite 2 money order separati
Nel caso in cui uno dei due nubendi non possa essere presente alle pubblicazioni, il medesimo dovrà rilasciare all’altro una delega in carta semplice, se cittadino italiano o UE, oppure, se cittadino extracomunitario, una procura speciale fatta presso il Consolato italiano di riferimento o presso un notaio locale. In quest’ultimo caso la procura andrà apostillata e accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Se ambedue i nubendi non possono essere presenti alle pubblicazioni, dovranno rilasciare una delega o una procura a terza persona, con le stesse modalità di cui sopra.
Le pubblicazioni saranno affisse presso l’albo consolare per la durata di 8 giorni consecutivi; dopo ulteriori tre giorni liberi sarà emesso il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio con delega alla celebrazione del matrimonio in Italia che avrà una validità di 180 giorni. Decorso tale termine, per poter contrarre matrimonio, occorrerà ripetere le pubblicazioni.
Importi tariffe consolari fino al 30/09
art 2c = 6,80 USD
art 3 = 6,80 USD
art. 24 = 22,70 USD