- RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO
Ai sensi dell’art. 98, comma 2, del DPR 3 novembre 2000, della Circolare n. 397 del 15.05.2008 del Ministero dell’ Interno e della Sentenza della Corte Costituzionale n.286 dell’08.11.2016 i cittadini nati all’estero con doppia cittadinanza, italiana e straniera, possono richiedere il ripristino del cognome attribuito alla nascita come riportato sul certificato di nascita.
Destinatari: Le disposizioni riguardano esclusivamente i soggetti, nati all’estero, in possesso dalla nascita della doppia cittadinanza (quella del Paese straniero di nascita e italiana) o a cui è stata riconosciuta la cittadinanza per discendenza, ai quali l’ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell’atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole all’epoca vigenti in Italia.
Come accedere al servizio: inviare per posta al Consolato i documenti sotto descritti indicando nell’oggetto “richiesta ripristino cognome originario”.
Documentazione da presentare:
- Modulo di richiesta sottoscritto;
- passaporto in corso di validità;
- certificato di nascita originale apostillato e tradotto (se la nascita è avvenuta negli USA) legalizzato secondo le disposizioni del paese ove è stato emesso (se la nascita è avvenuta in paese diverso dagli USA);
Costi: nessuno
- CAMBIO NOME/COGNOME
Nell’ordinamento italiano il cambio delle generalità rispetto a quelle attribuite alla nascita è un evento che riveste carattere di eccezionalità e può avvenire in 2 modi:
- Attraverso sentenza pronunciata da un Tribunale all’estero:
In questo caso è possibile richiedere la trascrizione al comune di residenza AIRE attraverso annotazione sull’atto di nascita per il tramite di questo Consolato.
Destinatari: cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e regolarmente iscritti all’AIRE.
Come accedere al servizio: inviare per posta al Consolato i documenti sotto descritti indicando nell’oggetto “cambio generalità”.
Cosa presentare:
- Domanda di trascrizione della sentenza (Modello Richiesta trascrizione sentenza cambio nome);
- Copia autentica della sentenza, emessa dal Tribunale o autorità giudiziaria competente, debitamente legalizzata con Apostille dello Stato ove ha sede il Tribunale;
- Copia autentica della Sentenza di passaggio in giudicato (NO APPEAL) emessa dall’autorita’ giudiziaria o dal tribunale competente, legalizzata con Apostille dello Stato ove ha sede il Tribunale e tradotta in italiano.
- Traduzione in italiano effettuata da un traduttore professionista (lista dei traduttori) con certificato bilingue di conformità della traduzione;
- Fotocopia del passaporto in corso di validità, possibilmente italiano, del richiedente (solo le pagine con la foto, i dati e la firma del titolare).
È bene notare che non si può richiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente.
Costi: Conformità di traduzione vedi tabelle consolari (art 72A),
- Attraverso domanda presentata al Prefetto (in caso di assenza di sentenza straniera di cambio di generalità):
il cittadino italiano che voglia cambiare il proprio nome o cognome ma che non abbia una sentenza di cambio generalità già riconosciuta all’estero, potrà presentare, una domanda al Prefetto del luogo di ultima residenza o del luogo in cui si trova l’atto di nascita, esponendo le ragioni a fondamento della richiesta e corredandola di documentazione a supporto (secondo agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 396 del 03.11.2000) S
Si ricorda che le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni, adeguatamente documentate.
Chi può accedere al servizio: i cittadini italiani residenti presso la circoscrizione consolare e iscritti AIRE
Come accedere al servizio: Non è necessario l’intervento del Consolato Generale per la redazione e l’inoltro della domanda, tuttavia i cittadini italiani residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE che intendano presentare la domanda per il tramite di questo Consolato Generale dovranno prenotare un appuntamento scrivendo a statocivile.miami@esteri.it indicando come oggetto “cambio generalità”.
Cosa presentare:
- Modulo di richiesta compilato, corredato da un documento di identità in corso di validità (possibilmente passaporto italiano) e documentazione a supporto (a titolo esemplificativo, documentazione atta ad attestare che tale cambio di nome è già avvenuto nel luogo di attuale residenza modificando di fatto l’identità originaria). La documentazione a supporto dovrà essere debitamente tradotta in Italiano e, se necessario apostillata/legalizzata.
La procedura quindi si articolerà nei seguenti passaggi:
- Questo consolato inoltrerà la domanda alla Prefettura competente, che potrà richiedere documentazione aggiuntiva (ad esempio, certificati penali del luogo di residenza);
- in caso la domanda sia ritenuta dal Prefetto meritevole di essere presa in considerazione, verrà emesso un Decreto Prefettizio di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso contenente il sunto della domanda;
- pubblicazione (ex art. 90 del D.P.R. 396 del 2000) per trenta giorni consecutivi di un avviso contenente il sunto della domanda all’albo consolare;
- avviso alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
- ricevimento dalla Prefettura del Decreto di autorizzazione al cambiamento del nome o cognome;
- consegna all’interessato del Decreto Definitivo;
- richiesta da parte dell’interessato al Comune di nascita di trascrizione e annotazione del Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome;
- richiesta da parte dell’interessato di rilascio di nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).
I tempi complessivi di questa procedura dipendono dall’attività istruttoria della Prefettura competente.
Il decreto diventerà efficace solo dopo le trascrizioni e annotazioni da parte del Comune nei propri registri.
Il Consolato provvederà alle variazioni solo dopo aver ricevuto conferma di trascrizione da parte del Comune.
Importante: a seguito della registrazione del cambiamento di nome e/o cognome da parte del Comune, i documenti in possesso dell’interessato/a perderanno validità ed efficacia. Sarà quindi necessario restituire passaporto e carta di identità rilasciati con il nome non più valido, anche se non scaduti, e fare domanda per ottenerne di nuovi.
Anche il codice fiscale italiano rilasciato con il vecchio nome non sarà più valido e dovrà richiederne uno nuovo con le nuove generalità.
Costi: Diritti consolari per copie conformi della documentazione (art 71 del tariffario consolare), diritti consolari eventuali conformità di traduzione (art 72A del tariffario consolare).
È prevista esenzione da ogni tassa, in tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o rivelanti l’origine naturale.
- DONNE SPOSATE e COGNOME del CONIUGE
Secondo la legge italiana le donne coniugate mantengono sempre il cognome da nubile, come da atto di nascita.
ATTENZIONE: se la donna italiana assume il cognome del marito all’atto del matrimonio negli Stati Uniti d’America, ci sarà una differenza di dati tra quelli registrati nell’anagrafe italiana (che sono gli unici validi per l’Italia e per il Consolato) ed in quella statunitensi.
Per qualsiasi certificazione/documentazione amministrativa italiana nonché sui documenti d’identità italiani il cognome di riferimento sarà sempre quello riportato sull’atto di nascita (cognome da nubile).
Il passaporto italiano consente l’annotazione a margine (pagina 4) del cognome del marito, a richiesta dell’interessata. Importante: questa annotazione NON costituisce un cambio di cognome.
Per ottenere l’aggiunta ufficiale e formale del cognome del coniuge all’anagrafe italiana e sui documenti italiani è necessario presentare istanza di cambio cognome alla Prefettura, secondo la procedura sopra indicata.