DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Con l’introduzione di norme volte a snellire e semplificare l’attività amministrativa e le incombenze per il cittadino, il campo di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio è stato fortemente ampliato.
Il DPR 445/2000 prevede la possibilità di comprovare i stati, qualità personali e fatti, facendo semplici DICHIARAZIONI (dichiarazioni sostitutive di certificazione) su un apposito modello (che sarà sottoposto a controllo). Lo stesso decreto prevede la possibilità di sostituire atti e documenti relativi a stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato (tranne i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità, marchi, brevetti che NON possono essere sostituiti), facendo semplici DICHIARAZIONI (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà su un apposito modulo che sarà sottoposto a controllo).
Attualmente quindi, e sempre nella misura in cui una dichiarazione sostitutiva possa essere prodotta in luogo di certificazione o di atto di notorietà nell’ambito di un procedimento amministrativo, è possibile autocertificare:
· la data ed il luogo di nascita;
· la residenza;
· la cittadinanza;
· il godimento dei diritti politici;
· lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
· lo stato di famiglia;
· l’esistenza in vita;
· la nascita del figlio;
· il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
· la posizione agli effetti degli obblighi militari;
· l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.;
· il titolo di studio, o la qualifica professionale posseduta;
· gli esami sostenuti;
· il titolo di specializzazone, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
· la situazione reddituale o economica;
· l’assolvimento di specifici obblighi contributivi;
· possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, inerente all’interessato;
· lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
· la qualità di studente o di casalinga;
· la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore o di curatore; l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali;
· la qualità di vivenza a carico;
· l’incensuratezza penale;
· tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile;
· fatti, stati e/o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante stesso abbia diretta conoscenza.
N.B.
Sono ammessi al rilascio delle suddette dichiarazioni sostitutive soltanto i cittadini italiani e/o dell’ Unione Europea. Tale facoltà è estesa ai cittadini extracomunitari solo ed esclusivamente quando tali cittadini risiedano in Italia e limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
La produzione di autocertificazioni ha valore nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni nell’ambito dei procedimenti amministrativi. Esse non possono essere utilizzate in luogo della esibizione di idoneo documento di riconoscimento quando il funzionario consolare preposto, come nel caso della redazione di atti notarili, sia chiamato ad attestare circa l’identità personale del comparente e a ricevere da questo una manifestazione di volontà giuridicamente rilevante.