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Trascrizione atto di nascita

SEZIONE B NASCITE 

 

Comunicazioni importanti da leggere con attenzione

Nuove procedure per le richieste di cittadinanza per beneficio di legge. Le richieste saranno ora accettate solo se presentate attraverso il portale prenot@mi  e selezionare  “Trascrizione atto di nascita per beneficio di legge

Importanti modifiche alla legge di cittadinanza (art 4 comma 1-bis lett. B L.91/1992) disposte in sede di legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 art 1 comma 513)

ATTENZIONE: il contributo previsto per la cittadinanza per beneficio di legge non è più dovuto.

Le dichiarazioni per la cittadinanza per beneficio di legge potranno essere presentate non più entro 1 anno ma entro 3 anni dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione (anche adottiva) da cittadino italiano.

Adempimenti obbligatori:

  • prima di trascrivere la nascita del minore devono essere già trascritti:
  • matrimonio dei genitori
  • eventuale divorzio e matrimonio precedente
  • Occorre informare l’Ufficio di Stato Civile in caso il minore sia stato adottato, al fine di garantire la corretta registrazione e aggiornamento degli atti.

 

La cittadinanza Jure sanguinis (per i minorenni) e la cittadinanza per beneficio di legge

Il nuovo articolo 3 bis della legge 91/92 limita i meccanismi esistenti di trasmissione di cittadinanza e comporta nuovi adempimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana e la trascrizione degli atti in Italia. Le nuove disposizioni NON si applicano ai minori che sono nati in Italia da genitori italiani.

 

  1. Cittadinanza italiana per nascita (jure sanguinis)

Dal 27/03/2025, un minore nato all’estero da genitore italiano è riconosciuto cittadino italiano per nascita solo se, oltre ai requisiti previsti dalla legge precedente, rientra in almeno uno dei casi seguenti.

Il minore è:

A. Figlio di un cittadino italiano che al momento della nascita del minore aveva SOLO la cittadinanza italiana.

B. Figlio di un cittadino italiano con più cittadinanze, che ha vissuto in Italia per almeno 2 anni continuativi:

  • dopo il riconoscimento della cittadinanza italiana e
  • prima della nascita del figlio

C. Nipote di cittadino italiano che:

  • aveva SOLO la cittadinanza italiana al momento della nascita del nipote oppure al momento della propria morte (se avvenuta prima),
  • e ove il genitore del minore era cittadino italiano al momento della nascita del figlio.

D. il minore non rientra nei casi A, B o C, ma:

  • non possiede nessun’altra cittadinanza —> In questo caso è necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile: statocivile. miami@esteri.it

COSA FARE:

inviare ESCLUSIVAMENTE per posta al:

Consolato Generale d’Italia in Miami
4000 Ponce de Leon, STE 590
Coral Gables, FL 33146
Attn. Stato Civile

  • Modulo di richiesta di trascrizione della nascita, compilato e firmato dal genitore italiano
  • Certificato di nascita in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati.
  • Traduzione in italiano del certificato, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Opportunamente legalizzata se la nascita è avvenuta al di fuori degli USA
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di passaporto straniero del minore, se posseduto.
  • Estratto dell’atto di nascita del genitore e del nonno italiano (nel caso C) completo delle annotazioni, rilasciato dal comune di Nascita o di iscrizione AIRE in Italia.
  • Dichiarazione resa ex DPR 445/2000 riportante i paesi di residenza del genitore e del nonno (solo nel caso C) prima della nascita del figlio/nipote corredata da documento di identità del dichiarante.
  • Documentazione attestante la non naturalizzazione del genitore e/o del nonno alla nascita del figlio/nipote nei paesi stranieri di residenza. Nota bene: non saranno accettate dichiarazioni giurate (affidavit) ma solo documentazione rilasciata da fonti ufficiali debitamente legalizzata e tradotta. A titolo esemplificativo per dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana, potranno essere prodotti certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza….
  • Prova di residenza nella circoscrizione consolare (patente di guida, contratto d’affitto…)
  • Certificato storico di residenza del genitore italiano (solo in caso B) da richiedere al comune di iscrizione AIRE.
  • Passaporto straniero del minore (se presente)

quando NON si rientra nei casi sopra non si e’ cittadini per nascita ma il minore potrebbe avere diritto alla

 

  1. Cittadinanza italiana per beneficio di legge

I figli minorenni nati all’estero da genitore italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana. Il minore sarà cittadino italiano non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (articolo 15 della legge 91/1992).

 

 CASO 2.1 – Minore fino a 3 anni 

Il minore può ottenere la cittadinanza per beneficio di legge se il genitore è:

  • cittadino italiano per nascita (jure sanguinis) e in possesso di altre cittadinanze

Sono esclusi i cittadini per naturalizzazione (art. 9 legge 91/1992), beneficio di legge (art 4 legge 91/92 o art 10 legge 555/1912) riacquisto (articoli 13 o 17 legge 91/92) juiris communicatione (art 14 legge 91/92)

  • iscritto AIRE e residente nella circoscrizione consolare

I genitori devono presentare dichiarazione di volontà al consolato entro 3 anni dalla nascita.

Per queste dichiarazioni non è più richiesto il pagamento del contributo di 250 euro.

Per la procedura vedi sezione “DOCUMENTI DA PRESENTARE” e “COME FARE” di seguito descritte

 

CASO 2.2 – Minore oltre i 3 anni

Può richiedere la cittadinanza per beneficio di legge attraverso dichiarazione di volontà se:

  • era minorenne al 24/05/2025 ed è figlio di cittadino italiano riconosciuto entro il 27/03/2025
    oppure figlio di chi aveva già un appuntamento su Prenot@mi fissato al 27/03/2025

La dichiarazione di volontà va presentata di persona in consolato entro il 31/05/2026 da entrambi i genitori

Se il figlio nel frattempo è diventato maggiorenne, non è richiesta la presenza dei genitori.

 

Per queste dichiarazioni non è più richiesto il pagamento del contributo di 250 euro

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE

all’appuntamento IN CONSOLATO

  • Ricevuta pagamento contributo (se dovuto)
  • Certificato di nascita del minore in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati.
  • Traduzione in italiano del certificato, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Opportunamente legalizzata se la nascita è avvenuta al di fuori degli USA.
  • Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma).
  • Documentazione atta a dimostrare che uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (ad esempio: conferma del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis inviata al genitore interessato dal Consolato/Ambasciata/Comune oppure copia integrale dell’atto di nascita.
  • Prova di residenza nella circoscrizione consolare (ad es.: driver’s license, contratto d’affitto…)
  • In caso il riconoscimento di cittadinanza del genitore non sia ancora avvenuto: copia della email di conferma di appuntamento per il riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis ricevuta dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo email istituzionale dell’Ufficio Consolare competente per l’istanza.

in caso i GENITORI NON fossero sposati alla nascita del figlio 

Sara’ necessario aggiungere:

  • Riconoscimento di paternità (acknowledgement of paternity) apostillato e tradotto in italiano

 

COME FARE

  • preparare tutta la documentazione riportata al punto “DOCUMENTI DA PRESENTARE”
  • pagare il contributo di 250 € per ciascun richiedente (se dovuto) da versare al Ministero dell’Interno

Beneficiario Nome del conto: Ministero dell’Interno D.L.C.C.I. – Cittadinanza

Banca: Poste Italiane SPA / Banco Posta

Indirizzo della banca: Viale Europa 175, Roma, Italia

Causale: nome e cognome del richiedente: Acquisto Cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art 9bis L91/92 (+ NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE)

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020

Codice BIC / Swift: BPPIITRRXXX

Per operazioni in Eurogiro: PIBPITRA

  • Prendere l’appuntamento attraverso il portale Prenot@mi selezionare il servizio “ Trascrizione atto di nascita per beneficio di legge”. Non saranno più accettate prenotazioni o invio materiali tramite email
  • Attendere di essere contattati dall’ufficio preposto che fornirà successive istruzioni operative. Non saranno fornite risposte a email inviate alla casella di stato civile.