Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall’ 1 marzo 2022 (e fino al 30 aprile 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.
In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:
– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.
Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.
Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.
Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.
Si tratta, in particolare, di:
vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento:
– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.
Per ulteriori informazioni si rimanda alle indicazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale sul proprio sito https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.
Per indicazioni dettagliate, si suggerisce di utilizzare il questionario https://infocovid.viaggiaresicuri.it , pubblicato sulla stessa pagina.