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Cittadinanza italiana attraverso il matrimonio con un cittadino italiano

  1. CENNI NORMATIVI

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Nota bene: per i matrimoni avvenuti prima del 27 aprile 1983 si prega di prendere contatti via email con l’ufficio cittadinanza cittadinanza.miami@esteri.it indicando nell’oggetto “Matrimonio prima del 1983”

 

Requisiti generali

  • Il matrimonio deve essere già stato registrato presso un Comune in Italia;
  • La coppia deve essere sposata per un minimo di tre anni, ma il tempo si riduce della metà se la coppia ha figli (anche adottivi);
  • Il matrimonio deve essere stato mantenuto integro e stabile fino all’adozione del provvedimento della concessione della cittadinanza, perché, in caso di interruzione dovuta a separazione, divorzio, annullamento, la naturalizzazione decade. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
  • Il richiedente non deve avere riportato sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione; sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici; condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Il richiedente deve dimostrare Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Come presentare la domanda:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico. Il richiedente deve registrarsi presso il Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it e caricare nel proprio account individuale tutta la documentazione richiesta.

 

  1. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza
    • Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
      La traduzione in italiano deve essere certificata conforme dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille. In merito, si raccomanda di verificare le relative istruzioni pubblicate nei siti degli uffici consolari italiani nel Paese di emissione del certificato.
      Informazioni sui certificati di nascita statunitensi
      Il certificato di nascita deve essere rilasciato in long form (o extended form) dalle autorità competenti dello Stato USA di nascita e legalizzato mediante Apostille rilasciata nel medesimo Stato.
    • Certificati Penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato inderogabilmente non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano per i certificati non statunitensi deve essere certificata conforme dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille.Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza. Si rammenta che le persone che hanno assunto il cognome del coniuge o comunque cambiato nome dovranno richiedere i certificati penali agli uffici competenti sia con il nome posseduto correntemente sia con il nome risultante dall’atto di nascita e con ogni altro nome con cui siano o siano stati conosciuti, nella modalità “a.k.a”. oppure “formerly known as”.
      Importante certificati penali statunitensi
      Per gli USA, oltre al certificato penale dello Stato di origine/residenza (a partire dai 14 anni), dovrà essere presentato anche il certificato penale federale rilasciato dal Federal Bureau of Investigation, CJIS Division. L’Apostille dovrà essere rilasciata dal Dipartimento di Stato di Washington DC e dovrà legalizzare la firma dell’ufficiale FBI che ha firmato il certificato
    • Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno. Vedi sezione “Costi” per le modalita’ di pagamento
    • Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza.
    • Copia integrale dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.
    • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti
      • PLIDA della Società Dante Alighieri
      • CertIt dell’Università Roma Tre
      • CILS dell’Università per stranieri di Siena
      • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
      • Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

  • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano già sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
  • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
  • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
  1. PROCEDURA
  2. REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) senza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.); si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati. https://portaleserviziapp.dlci.interno.it.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

    • nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.
    • Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. Nel caso di discordanze, si prega di assicurare che siano presenti annotazioni nell’atto di nascita dell’eventuale cambio cognome e/o nome o annotazioni nell’atto di matrimonio formato all’estero, debitamente legalizzato e tradotto in italiano, o di produrre una dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle competenti autorità consolari del Paese di cittadinanza, presenti sul territorio italiano, e legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza;

b – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

c – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

d – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

    • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
    • Certificato penale del Paese di attuale residenza e certificato federale, debitamente legalizzati e tradotti (vedi sezione “Documenti”)

I documenti devono essere datati post decreto e il giuramento deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data di notifica del decreto.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

E’ previsto il pagamento della tariffa consolare ex art.8 della Tabella Diritti Consolari e delle autentiche di traduzioni dei certificati penali ex art 72A della tabella dei diritti consolari.

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

  1. COSTI
    • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della Tabella Diritti Consolari da applicare con relativi importi:

    • Autentica di firma sull’istanza: art. 24
    • Copia conforme del documento di identità in corso di validità e della certificazione linguistica: art 71 –
    • Conformità della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72A
    • Tariffa consolare: art. 8