Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
- Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
- Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
PROCEDURA
È possibile presentare domanda presso il Consolato Generale d’Italia a Miami solo se si è legalmente e stabilmente residenti in uno dei seguenti Stati: Florida, Georgia, Carolina del Sud, Alabama, Mississippi, Porto Rico, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Olandesi di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, Turks e Caicos, Bahamas.
I richiedenti la cittadinanza italiana per discendenza sono gentilmente pregati di fissare un appuntamento attraverso il sistema online Prenot@mi.
Circa un mese prima della data dell’appuntamento i richiedenti riceveranno indicazioni sulle modalità di presentazione della documentazione.
TASSA PER LA DOMANDA
A partire dal 1 gennaio 2025 tutte le domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis (per discendenza) sono soggette ad una Tassa Consolare di 600 euro pagabile in dollari USA.
La quota è soggetta a variazioni a seconda del tasso di cambio, l’importo esatto in dollari USA è consultabile sulla tabella consolare all’art. 7-bis Tabella percezioni consolari del trimestre – Consolato Generale d’Italia Miami
Il pagamento può essere effettuato solo con ‘Money Order’ (non di Bank of America) intestato al Consolato Generale d’Italia a Miami.
NB: Non si accettano contanti.
La tassa per la domanda NON È RIMBORSABILE, indipendentemente dall’esito della richiesta.
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
- Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Moduli di domanda. E’ possibile scaricare qui i moduli 1, 2, 3 e 4 che devono essere firmati davanti a un Notary Public e apostillati
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione durante la minore eta’ dell’ascendente dell’interessato;
- Prova della residenza nella circoscrizione consolare.
- Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza.
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Si precisa che a meno che TUTTA la documentazione richiesta non venga presentata a questo Consolato Generale in un’unica soluzione, non sarà possibile avviare la procedura e fornire informazioni o chiarimenti in merito.
La documentazione richiesta deve essere presentata completa e in originale (con le opportune autenticazioni da parte di altri Consolati per gli atti che non si sono formati in questa circoscrizione consolare o in questo Paese).
Si fa presente che è obbligatorio presentare tutta la documentazione indicata in queste istruzioni nel caso in cui i vostri familiari abbiano già presentato la documentazione relativa agli ascendenti comuni presso un altro consolato o comune italiano prima della vostra richiesta. Solo nel caso in cui tutto il nucleo famigliare ha presentato richiesta di cittadinanza jure sanguinis in questo stesso Consolato Generale, non è necessario presentare la documentazione relativa agli avi in comune.
L’Ufficio Cittadinanza non effettua controlli preventivi sulla documentazione. I documenti inviati all’Ufficio che non corrispondono a una prenotazione per il servizio di cittadinanza non saranno esaminati e a tale corrispondenza non sarà fornita risposta.
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Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis
Si attira l’attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.
Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che – in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) – ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell’acquisto volontario della naturalità straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo ius soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello ius sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello ius soli). In tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo più, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacità di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.
Fermo restando quanto precede, è tuttavia data all’istante la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell’ipotesi in cui ciò sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrerà tuttavia che l’evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita.