{"id":995,"date":"2020-03-29T00:36:15","date_gmt":"2020-03-29T04:36:15","guid":{"rendered":"https:\/\/consmiami.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2020\/03\/coronavirus-disposizioni-stringenti\/"},"modified":"2020-03-29T00:36:15","modified_gmt":"2020-03-29T04:36:15","slug":"coronavirus-disposizioni-stringenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consmiami.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2020\/03\/coronavirus-disposizioni-stringenti\/","title":{"rendered":"Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia"},"content":{"rendered":"<p>Si riporta di seguito il testo del comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<\/p>\n<p>Roma, 28 marzo 2020 &#8211; Da oggi entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un&#8217;ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.<\/p>\n<p>Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, \u00e8 tenuto a consegnare al vettore all\u2019atto dell\u2019imbarco una dichiarazione che, in modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l\u2019indirizzo completo dell\u2019abitazione o della dimora in Italia dove sar\u00e0 svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verr\u00e0 utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l\u2019intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.<\/p>\n<p>Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all\u2019isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l\u2019abitazione o la dimora preventivamente indicata all\u2019atto dell\u2019imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestivit\u00e0 all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l\u2019abitazione o la dimora indicata, l\u2019Autorit\u00e0 sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalit\u00e0 e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.<\/p>\n<p>Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l\u2019insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario \u00e8 sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un&#8217;altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all\u2019Autorit\u00e0 sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l\u2019indicazione dell\u2019itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verr\u00e0 utilizzato. L\u2019Autorit\u00e0 sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.<\/p>\n<p>I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell\u2019imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l\u2019imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l\u2019uso da parte dell\u2019equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell\u2019imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.<\/p>\n<p>Le disposizioni non si applicano all\u2019equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle societ\u00e0 di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l&#8217;equipaggio senza passeggeri.<\/p>\n<p>Le disposizioni sono efficaci da oggi fino all\u2019entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.<\/p>\n<p>Questo il\u00a0<a href=\"http:\/\/www.mit.gov.it\/sites\/default\/files\/media\/notizia\/2020-03\/ORDINANZA.pdf\">testo dell&#8217;Ordinanza<\/a><\/p>\n<p>Per avere ulteriori informazioni sugli spostamenti di italiani in rientro dall\u2019estero e cittadini stranieri in Italia, consultare le faq al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/ministero\/normativaonline\/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html\">link<\/a><\/p>\n<p>Scarica qui il nuovo modulo da compliare per il rientro dall&#8217;estero:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2020\/03\/modulo_rientro_da_estero_28mar20.docx\">AUTODICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLO SPOSTAMENTO IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL\u2019ESTERO<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si riporta di seguito il testo del comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 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