{"id":4008,"date":"2025-03-28T17:29:21","date_gmt":"2025-03-28T21:29:21","guid":{"rendered":"https:\/\/consmiami.esteri.it\/?page_id=4008"},"modified":"2025-12-01T11:16:24","modified_gmt":"2025-12-01T16:16:24","slug":"cittadinanza-per-discendenza-jure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmiami.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-jure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza (jure sanguinis)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge di conversione riforma la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul\u00a0<strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per domande\u00a0<em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per\u00a0<em>\u201cappuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019Ufficio competente\u201d<\/em>\u00a0si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall\u2019interessato dal portale Prenot@mi o dall\u2019indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell\u2019Ufficio consolare competente per l\u2019istanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PROCEDURA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile presentare domanda presso il Consolato Generale d\u2019Italia a Miami solo se si \u00e8 legalmente e stabilmente residenti in uno dei seguenti Stati: Florida, Georgia, Carolina del Sud, Alabama, Mississippi, Porto Rico, Isole Vergini Americane, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Isole Olandesi di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, Turks e Caicos, Bahamas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I richiedenti la cittadinanza italiana per discendenza sono gentilmente pregati di fissare un appuntamento attraverso il sistema online <a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/prenota-lappuntamento\/\"><strong>Prenot@mi<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circa un mese prima della data dell\u2019appuntamento i richiedenti riceveranno indicazioni sulle modalit\u00e0 di presentazione della documentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>TASSA PER LA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partire dal 1 gennaio 2025 tutte le domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana <em>Jure Sanguinis<\/em> (per discendenza) sono soggette ad una\u00a0<strong>Tassa Consolare di 600 euro pagabile in dollari USA<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La quota \u00e8 soggetta a variazioni a seconda del tasso di cambio, l&#8217;importo esatto in dollari USA \u00e8 consultabile sulla\u00a0tabella consolare\u00a0all\u2019art. 7-bis <a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Estratto-tabella-consolare-IV-trimestre-2025-dal-01.12.2025.pdf\">Tabella percezioni consolari del trimestre \u2013 Consolato Generale d&#8217;Italia Miami<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pagamento <strong>pu\u00f2 essere effettuato solo con &#8216;Money Order&#8217; (non di Bank of America) <\/strong>intestato al Consolato Generale d&#8217;Italia a Miami.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>NB: Non si accettano contanti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tassa per la domanda\u00a0<strong>NON \u00c8 RIMBORSABILE<\/strong>, indipendentemente dall&#8217;esito della richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<li>Moduli di domanda. E\u2019 possibile scaricare qui i moduli <a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FORM-1.docx\"><strong>1<\/strong><\/a><strong>,<\/strong><a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FORM-2.docx\"><strong> 2<\/strong><\/a><strong>,<\/strong><a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FORM-3.docx\"><strong> 3<\/strong><\/a><strong> e<\/strong><a href=\"https:\/\/consmiami.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/FORM-4.docx\"><strong> 4<\/strong><\/a><u> che devono essere firmati davanti a un Notary Public e apostillati<\/u><\/li>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione durante la minore eta\u2019 dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Prova della residenza nella circoscrizione consolare.<\/li>\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si precisa che a meno che TUTTA la documentazione richiesta non venga presentata a questo Consolato Generale in un&#8217;unica soluzione, non sar\u00e0 possibile avviare la procedura e fornire informazioni o chiarimenti in merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La documentazione richiesta\u00a0 deve essere presentata completa e in originale (con le opportune autenticazioni da parte di altri Consolati per gli atti che non si sono formati in questa circoscrizione consolare o in questo Paese).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si fa presente che \u00e8 obbligatorio presentare tutta la documentazione indicata in queste istruzioni nel caso in cui i vostri familiari abbiano gi\u00e0 presentato la documentazione relativa agli ascendenti comuni presso un altro consolato o comune italiano prima della vostra richiesta. Solo nel caso in cui tutto il nucleo famigliare ha presentato richiesta di cittadinanza jure sanguinis in questo stesso Consolato Generale, non \u00e8 necessario presentare la documentazione relativa agli avi in comune.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio Cittadinanza non effettua controlli preventivi sulla documentazione. I documenti inviati all\u2019Ufficio che non corrispondono a una prenotazione per il servizio di cittadinanza non saranno esaminati e a tale corrispondenza non sar\u00e0 fornita risposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*****************************************************<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuove linee interpretative in materia di cittadinanza iure sanguinis<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira l\u2019attenzione degli utenti, potenzialmente interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, sulle importanti novit\u00e0 introdotte in materia da alcune recenti pronunce della suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 454\/2024 e n. 17161\/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347 del Ministero dell\u2019Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recependo gli orientamenti della Cassazione, la circolare chiarisce anzitutto che il cittadino italiano che &#8211; in vigenza della norma del 1912 (e, prima ancora, del codice civile del 1865) &#8211; ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza dell\u2019acquisto volontario della naturalit\u00e0 straniera ha fatto contestualmente perdere il nostro status civitatis al figlio minore con lui convivente anche nell\u2019ipotesi in cui quest\u2019ultimo sia nato in un paese, come gli Stati Uniti, dove si applica lo ius soli (e che pertanto, alla nascita, risultava bipolide: italiano per derivazione paterna in base al principio dello ius sanguinis e straniero in base al luogo di nascita in applicazione del principio dello ius soli). In tali casi, pertanto, la linea di trasmissione della cittadinanza deve considerarsi interrotta, il minore in questione non disponendo pi\u00f9, a far data dalla naturalizzazione del padre, della capacit\u00e0 di trasmettere a sua volta il diritto ai propri eventuali discendenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fermo restando quanto precede, \u00e8 tuttavia data all\u2019istante la possibilit\u00e0 di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore et\u00e0, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis. Nell\u2019ipotesi in cui ci\u00f2 sia effettivamente avvenuto e possa essere provato, occorrer\u00e0 tuttavia che l\u2019evento abbia avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell\u2019interessato. Diversamente la linea di trasmissione non potr\u00e0 considerarsi ricostituita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella\u00a0legge\u00a023 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. 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