Autentica di Firma
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti.
Cittadini Italiani non residenti, come per i cittadini stranieri che risiedono legalmente in questa circoscrizione consolare: la firma dovra’ essere autenticata da un’ US Notary Public, che poi sara’ certificata tramite Apostille. Qualora in seguito a quanto precede, si necessitasse di una autentica di traduzione in lingua italiana, cliccare su: traduzione di documenti per le relative istruzioni.
L’autentica di firma è prevista solo per dichiarazioni sostitutive di atto notorietà dirette a privati, o per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da un terzo incaricato da questi (art.21).
Le dichiarazioni nell’interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso (art.4).
E’ possibile dichiarare autentica all’originale una fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio,
di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farla autenticare (art.19).
E’ possibile fare l’autocertificazione anche per i soggetti privati che vi consentano (art.21).
Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile con l’atto ed un documento di riconoscimento italiano valido, avendo prima ottenututo l’appuntamento online.
Per prenotare l’appuntamento si prega di accedere al sistema Prenotaonline sul sito WEB.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.
L’esibizione di un documento d’identità (carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.),
a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile (art.45).
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate, allegando la fotocopia di un documento di identità (art. 38).
Cosa è la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio è una dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli previsti per l’autocertificazione, che siano a diretta conoscenza dell’interessato. I fatti, gli stati e le qualità possono essere relativi anche ad altri soggetti, purché il dichiarante abbia un personale interesse a rilasciare la dichiarazione (ad esempio la proprietà d’immobili, l’eredità, ecc..)
La firma deve essere autenticata solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è destinata ad un soggetto privato (ad es. la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio da consegnare a una banca o alle Poste Italiane per attestare la qualità di erede).
Se la dichiarazione invece è rivolta ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di servizio pubblico, essa può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure trasmessa per posta o fax allegando la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
Se, però, la dichiarazione serve per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (non procure), ad esempio pensioni, contributi, ecc., occorre l’autentica della firma in ogni caso.
Chi può autodichiarare
- i maggiorenni
- per i minori, occorre la sottoscrizione dell’esercente la potestà o del tutore
- per gli interdetti, occorre la sottoscrizione del tutore
- per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell’impedimento senza bisogno di testimoni,
- utilizzando la dicitura “impossibilitato a firmare per…”
- per chi ha un impedimento temporaneo di salute, la firma deve essere apposta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (zio, nipote) con esplicita indicazione dell’esistenza dell’impedimento, da rendere al pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità
- per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani
- i cittadini extracomunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno), limitatamente ai dati in possesso del Comune di residenza e verificabili